domenica, 30 dicembre 2007
ma si apriamone un altro,tanto per non usare neanche quello.....non c'è niente da fare...penso che non "ci ho" la stoffa dello scrittore estemporaneo d'assalto
http://tozeproject.wordpress.com
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mercoledì, 14 novembre 2007
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mercoledì, 14 novembre 2007
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lunedì, 12 novembre 2007
Ci scappa il morto in un solita domenica di pallone.....succede di tutto e praticamente ovunque dopo che la notizia ha fatto il giro della nazione,ma soprattutto degli stadi...il clima si fa sempre più rovente...e voi,cari signori che adagiate le vostre illsustri natiche su quelle belle poltrone che iniziano a puzzare di zolfo,dico...voi,che cosa fate?!?Fermate i campionati di serie B e C e non quello di A,perchè c'è di mezzo la nazionale?!?!?!
SIETE VOI I TERRORISTI!!!!!!!!!
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sabato, 10 novembre 2007
...A Voi,che state lottando per rimanere in questo limbo,che è la vita...
...A Voi,che vi state rialzando in piedi,anche se ad ogni passo ritoccate il suolo con le mani..
...A Voi,che fate battere il cuore,per ogni battito del vostro..
...A Voi,che siete nel mio cuore..
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categoria:mindless
lunedì, 22 ottobre 2007
Un disegno di legge licenziato dal Cdm lascia intravedere l'obbligo di iscrizione

al registro per chi ha attività editoriali, forse anche per chi ha un blog o un sito

Il governo riforma l'editoria
Burocrazia sul web? Allarme in rete

Aumenterebbero quindi anche per i "piccoli" su internet spese e sanzioni penali
Il sottosegretario Levi: "Non è questo lo spirito, deciderà l'Autorità"
di ALDO FONTANAROSA


<B>Il governo riforma l'editoria<br>Burocrazia sul web? Allarme in rete</B>
ROMA - Consiglio dei ministri del 12 ottobre: il governo approva e manda all'esame del Parlamento il testo che vuole cambiare le regole del gioco del mondo editoriale, per i giornali e anche per Internet. E' un disegno di legge complesso, 20 pagine, 35 articoli, che adesso comincia a seminare il panico in Rete. Chi ha un piccolo sito, perfino chi ha un blog personale vede all'orizzonte obblighi di registrazione, burocrazia, spese impreviste. Soprattutto teme sanzioni penali più forti in caso di diffamazione.

Articolo 6 del disegno di legge. C'è scritto che deve iscriversi al ROC, in uno speciale registro custodito dall'Autorità per le Comunicazioni, chiunque faccia "attività editoriale". L'Autorità non pretende soldi per l'iscrizione, ma l'operazione è faticosa e qualcuno tra i certificati necessari richiede il pagamento del bollo. Attività editoriale - continua il disegno di legge - significa inventare e distribuire un "prodotto editoriale" anche senza guadagnarci. E prodotto editoriale è tutto: è l'informazione, ma è anche qualcosa che "forma" o "intrattiene" il destinatario (articolo 2). I mezzi di diffusione di questo prodotto sono sullo stesso piano, Web incluso.

Scritte così, le nuove regole sembrano investire l'intero pianeta Internet, anche i siti più piccoli e soprattutto i blog. E' così, dunque? Ricardo Franco Levi, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e padre della riforma, sdrammatizza: "Lo spirito del nostro progetto non è certo questo. Non abbiamo interesse a toccare i siti amatoriali o i blog personali, non sarebbe praticabile".

Un esempio concreto, però: il blog di Beppe Grillo verrà toccato dalle nuove norme? Anche Grillo dovrà finire nel registro ROC? "Non spetta al governo stabilirlo - continua Levi - Sarà l'Autorità per le Comunicazioni a indicare, con un suo regolamento, quali soggetti e quali imprese siano tenute davvero alla registrazione. E il regolamento arriverà solo dopo che la legge sarà stata discussa e approvata dalle Camere".

Insomma: se una stretta ci sarà, questa si materializzerà solo tra molti mesi, dopo il passaggio parlamentare e dopo il varo del regolamento dell'Autorità. Ma nell'attesa vale la pena di preoccuparsi. Perché l'iscrizione al ROC - almeno nella formulazione attuale - non implica solo carte da bollo e burocrazia. Rischia soprattutto di aumentare le responsabilità penali per chi ha un sito.

Spiega Sabrina Peron, avvocato e autrice del libro "La diffamazione tramite mass-media" (Cedam Editore): "La vecchia legge sulle provvidenze all'editoria, quella del 2001, non estendeva ai siti Internet l'articolo 13 della Legge sulla Stampa. Detto in parole elementari, la diffamazione realizzata attraverso il sito era considerata semplice. Dunque le norme penali la punivano in modo più lieve. Questo nuovo disegno di legge, invece, classifica la diffamazione in Internet come aggravata. Diventa a pieno una forma di diffamazione, diciamo così, a mezzo stampa".

Anche Internet, quindi, entrerebbe a pieno titolo nell'orbita delle norme penali sulla stampa. Ne può conseguire che ogni sito, se tenuto all'iscrizione al ROC, debba anche dotarsi di una società editrice e di un giornalista nel ruolo di direttore responsabile. Ed entrambi, editore e direttore del sito, risponderebbero del reato di omesso controllo su contenuti diffamatori. Questo, ai sensi degli articoli 57 e 57 bis del codice penale.

(19 ottobre 2007
)
Articolo tratto dal sito di repubblica 





Nell'articolo troverete anche il link per leggere tutto il testo riguardante il ddl e per chi volesse firmare la petizione contro la trasformazione in legge vera e propria


http://www.petitiononline.com/noDDL/petition.html



Come al solito ci vogliono imbavagliare,vogliono colpire le nostre tasche e punire......si parlava di libertà di espressione in qualche articolo della costituzione...ma ormai bagnano il dito e voltano pagina......



No Articolo 6
postato da: Billah alle ore 14:47 | Permalink | commenti (1)
categoria:cronaca
lunedì, 08 ottobre 2007
Ci si rifugia dietro ogni cosa,qualunque essa sia,ma che possa diventare scudo di noi stessi,per noi stessi e per gli altri.
Se si chiudono gli occhi è il buio o la non luce,in base alla visione che ognuno ha dell'essere e il farfallio di luci e colori che piano a piano scompaiono diventa l'essenza di ciò che noi percepiamo man mano che ci abituiamo a questa condizione.
Lo scudo che ci si crea o i molteplici scudi,a seconda delle esigenze,finiscono con l'allontanarci dal nostro "me" e ci proiettano in una dimensione fatta di "non io" ma di "altro io" che muovendosi lentamente,impercettibilmente trova il suo posto,la sua posizione,conlcudendo questa lenta ed armoniosa danza,combaciando perfettamente con ciò che abbiamo voluto ci stesse intorno,per disprezzarlo prima,e apprezzarlo o semplicemente accetarlo,poi.




postato da: Billah alle ore 23:28 | Permalink | commenti (1)
categoria:mindless
mercoledì, 03 ottobre 2007
1) Ma mio cugino Carlo,che fine ha fatto???è stato estradato???
2) Oggi ho fatto L'esame!!!!tutt'appost'!!!!
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categoria:mindless
domenica, 30 settembre 2007
""Qualunque fatto doloso o colposo,che cagiona ad altri un danno ingiusto,obbliga colui che ha commesso il fatto a  risarcire il danno"

La responsabilità quindi nei confronti di colui che ha commesso il fatto,può essere definita contrattuale o extracontrattuale(o aquiliana,dalla lex aquilia che la regolava nel diritto romano) a seconda che sia identificata all'interno di un rapporto obbligatorio esistente tra le parti,che nasce per lo più da un contratto ma anche da una prestazione unilaterale o dalla legge,o che sia violazione del dovere generico del "neminem laedere"  incombente a tutti e che esclude la preesistenza di uno specifico rapporto obbligatorio.
Una prima differenza sostanziale che intercorre tra i due tipi di responsabilità  riguarda l'onere della prova:
nella responsabilità contrattuale,infatti,all'attore è sufficiente soltanto provare il fatto giuridico e spetta al debitore dimostrare che l'inadempimento dipende da causa a lui non imputabile,se vuole liberarsi dalla responsabilità.
Al contrario nella responsabilità extracontrattuale,in base all'art. 2697,l'attore ha l'onere di provare non solo il fatto generatore dell'obbligazione ma anche l'imputabilità(colpa o dolo)del debitore.
Un'altro tipo di differenza tra i due tipi di responsabilità si ha riguardo alle differenze in ordine agli effetti giuridici che da essi derivano.
Anche se ambedue danno luogo al risarcimento del danno,mentre in tema di responsabilità contrattuale,se non vi è dolo,ma colpa,la responsabilità è limitata ai soli danni prevedibili,nella responsabilità aquiliana,questo tipo di differenza non esiste,per cui non viene ad essere rilevante,la prevedibilità del danno.
Infine un'altra differenza sostanziale,per il risarcimento del danno,riguarda il tempo per poter esperire l'azione nei confronti di chi abbia compiuto l'illecito,cioè il termine di prescrizione,che nella responsabilità contrattuale è di solito quello ordinario(10 anni),mentre per l'illecito civile è quinquennale,salvo deroghe(esempio l'azione per responsabilità da circolazione di veicoli si prescrive in due anni dalla commissione del fatto).


Si è parlato fino ad ora di:danno ingusto,dolo o colpa,antigiuridicità e imputabilità;queste infatti sono gli elementi essenziali dai quali muoversi per determinare se il fatto commesso possa rentrare nelle casistica dell'illecito civile.

ANTIGIURIDICITA' DEL FATTO

E' indubbio,infatti,che perchè sia imputabile come illecito,il fatto commesso dev'essere contrario a norme imperative,poichè non è ravvisabile come illecito,il fatto,anche se dannoso,compiuto nell'esercizio di un diritto(quo iure suo ititur neminem laedit) o nell'adempimento di un dovere(art.51 cod.pen.)
Ne può essere definito antigiuridico,il fatto commesso in relazione alla legittima difesa,anche se nel codice civile,per escludere responsabilità,il danno che si produce deve porsi in essere per difendere la propria persona o quella degli altri,semprechè l'azione sia proporzionata all'offesa.
Piccola differenza,sussite nel caso in cui il danno cagionato derivi dallo stato di necessità,per cui:
colui che ha cagionato un danno in stato di necessità(sacrificare un diritto altrui per salvare sè o altri dal pericolo attuale),è obbligato a indennizzare chi ha subito il sacrificio.Stato di pericolo che non sia solo putativo,ma che sussista obbiettivamente.


CAPACITA' DI INTENDERE E VOLERE

Ai fini della imputazione di responsabilità,è rilevante la capacità di intendere e volere naturale,distinta da quella legale(attitudine ad essere titolare di diritti e doveri) e quindi l'attitudine del soggetto  a valutare le conseguenze dell'atto,che va accertata caso per caso.
Indi per danno cagionato dall'incapace,risponde chi è tenuto a sorvegliarlo che in questo caso è colpevole per omissione di vigilanza.
A ciò la legge pone una presunzione di colpa a carico della persona tenuta alla sorveglianza,che dovrà dimostrare di non aver potuto impedire il fatto.(responsabilità dei genitori,dei committenti e padroni)


DOLO E COLPA

Perchè ci sia responsabilità civile è necessario che il fatto sia stato commesso con dolo o colpa,che in termini civilistici non comporta delle differenze sussistenti invece in ambito penale.
Si dice doloso(o secondo l'intenzione) il fatto commesso con volontà da parte del soggetto,quindi previsto e voluto dall'agente.
Colposo(o contro l'intenzione),quando l'evento,sebbene previsto dall'agente ma non voluto,si verifichi a causa di negligenza o imprudenza o imperizia,ovvero per inosservanza delle leggi,regolamenti,ordini o discipline.


DANNO

Danno è appunto la lesione che un soggetto subisce,per cui non comprende soltanto un danno patrimoniale,ma anche un danno morale o non patrimoniale,da non confondere però quest'ultimo con il danno patrimoniale indiretto che riguarda le conseguenze patrimoniali della lesione di un bene immateriale(diffamazione di un professionista che provoca perdita o diminuzione di clientela).

NESSO DI CAUSALITA'

Altro elemento essenziale per l'affermazione della responsabilità per illecito è costituio dal nesso di causalità tra il comportamento dell'agente e del danno:questo infatti dev'essere la conseguenza diretta e immediata di quello
Danno che non è quello prododotto da un anormale e fortuito concorso di circostanze estranee,ma quello che si verifica secondo l'odrine normale delle cose


Masturbazione mentale della domenica mattina.......prosit!!!
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categoria:mindless
giovedì, 27 settembre 2007
postato da: Billah alle ore 22:46 | Permalink | commenti
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